CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE
TRASFERIMENTI DI SEDE
FUSIONI E SCISSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ
Le istanze, di cui all’epigrafe, con la documentazione in unico originale ed integrale fotocopia, corredate dal rispettivo modello in carta autocopiante (disponibile presso questo C.R. Campania e presso le Delegazioni Provinciali che ne fanno parte), debitamente compilato, timbrato e sottoscritto, dovranno pervenire al C.R. Campania entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 21 giugno p.v., per la trasmissione d’ufficio, nei termini fissati, al Presidente Federale. Esse saranno depositate a mano al C.R. Campania e non rimesse direttamente alla L.N.D. e / o alla F.I.G.C., essendo prescritto il preventivo parere
del Comitato di appartenenza.
Si richiama l’attenzione sull’art. 18 delle N.O.I.F., secondo il quale, in ambito dilettantistico e
di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, il trasferimento di sede di una società in altro
comune è consentita a condizione che il Comune di destinazione sia confinante con quello
di provenienza della società.
Inoltre, si ribadisce che, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 20, comma 2, delle N.O.I.F., le delibere
delle società inerenti la fusione o la scissione debbono prevedere, quale condizione della loro
efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.
Di seguito, si pubblicano gli artt. 17, 18 e 20 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
(N.O.I.F.):
Art. 17
Denominazione sociale
1. La denominazione sociale risultante dall’atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i
principi della priorità e dell’ordinato andamento delle attività sportive.
2. Il mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega
competente o del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da
inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno; per le società associate alla Lega Nazionale
Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio. All’istanza vanno allegati in copia autentica, il
verbale dell’Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione,
l’atto costitutivo, lo Statuto sociale e l’elenco nominativo dei componenti
l’organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l’integrale sostituzione della denominazione
sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.
3. Per la lega Professionisti Serie C è ammessa l’integrazione della denominazione sociale con il nome
dell’eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.
Art. 18
Sede sociale
1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione.
2. II trasferimento della sede di una società in altro Comune è condizionato ai requisiti, alle procedure ed ai
termini stabiliti per le fusioni dal successivo art. 20, salvo quanto previsto dal comma 3.
3. In ambito dilettantistico e di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, il trasferimento
di sede in altro Comune è consentito a condizione che il Comune di destinazione sia
confinante con quello di provenienza della Società.
Art. 20
Fusioni — Scissioni — Conferimenti d’Azienda
1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell’azienda
sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti
disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di
scissione di una società o di conferimento dell’azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla
società conferente, l’approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l’unitarietà
dell’intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell’attività sportiva.
2. L’approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d’azienda. Le
delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell’azienda in conto capitale di una
società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l’approvazione
da parte del Presidente Federale.
3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente
Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle Assemblee e di ogni
altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il
conferimento dell’azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o
conferimento di azienda con le relazioni peritali, l’atto costitutivo e lo statuto della
società che prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o
del conferimento dell’azienda sportiva, nonché l’elenco nominativo dei
componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli
organi federali.
Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l’attività giovanile e scolastica, debbono essere
presentate entro il 5 luglio di ogni anno.
Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il
15 luglio di ogni anno.
Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d’azienda, in ambito professionistico,
possono essere presentate anche oltre detto termine.
4. II Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti
e, nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica, anche i pareri
vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai
Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La
commissione così formata esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di
almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di
ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l’unitarietà dell’azienda sportiva.
5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa
sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione
e l’anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima.
In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta
trasferita l’intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l’anzianità di affiliazione
della società scissa.
I
n caso di conferimento approvato in conto capitale dell’azienda sportiva da parte di una società affiliata in
una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta
conferita l’intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l’anzianità di affiliazione
della società conferente.
sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione
mediante trasferimento dei singoli rami dell’azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più
società di cui soltanto una conserva l’anzianità di affiliazione.
7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell’azienda sportiva in una società posseduta
dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:
a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate
alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento
devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In
ambito dilettantistico e di settore per l’attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione,
ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni
confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell’ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra
società del settore professionistico e società del settore dilettantistico — giovanile e scolastico, vige il
criterio stabilito in ambito professionistico;
c
) tra società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede
sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di
azienda.
Trasformazione da società di capitali in società di persone
Le società di capitali che intendono trasformarsi in società di persone devono far pervenire l’istanza alla
F.I.G.C., tramite la L.N.D. ed il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (per le società di “puro Settore”)
entro il 5 luglio di ciascun anno. All’istanza va allegata in copia autentica, la delibera di trasformazione,
adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dall’art. 2500 dall’art. 2500 sexies del Codice Civile.
L’atto di trasformazione deve essere redatto da un Notaio e deve, comunque, essere deliberato al
termine dell’attività ufficiale annuale svolta dalle singole società od associazioni.
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo,
dell’anzianità di affiliazione e del numero di matricola, che restano inalterati.
Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.
Trasformazione in società di capitali
Le società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste
giuridica di società di capitali, devono far pervenire l’istanza alla F.I.G.C., tramite la L.N.D. ed il Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica (per le società di “puro Settore”) entro il 5 luglio di ciascun anno. All’istanza
vanno allegati in copia autentica, il verbale dell’Assemblea che ha deliberato il mutamento di
denominazione, l’atto costitutivo, lo Statuto sociale e l’elenco nominativo dei componenti l’organo o
gli organi direttivi.
La trasformazione da società di capitali in società di persone è disciplinata dall’art. 2500 sexies del
Codice Civile.
L’atto di trasformazione deve essere redatto da un Notaio.
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo,
dell’anzianità di affiliazione e del numero di matricola, che restano inalterati.
CAMBI DI DENOMINAZIONE, TRASFERIMENTI DI SEDE FUSIONI E SCISSIONI fra società, la FIGC Campania ribadisce il termine del 21 Giugno
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